1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il comparto «archeologia subacquea».
1. Il comparto «archeologia subacquea» presso il Ministero per i beni e le attività culturali è organizzato in una sede centrale denominata «Istituto centrale per l'archeologia subacquea» (ICAS), dipendente dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, e in tre sedi sovraregionali denominate «soprintendenze per l'archeologia subacquea», che dipendono dall'ICAS, preposto al loro coordinamento.
2. Le soprintendenze per l'archeologia subacquea sono equiparate alle già esistenti soprintendenze competenti per i beni archeologici e ad esse sono, pertanto, attribuiti autonomia di gestione, finanziamenti propri, adeguato personale tecnico-scientifico e competenza su un territorio definito.
1. La sede principale dell'ICAS è situata in Roma presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. L'ICAS è altresì articolato nelle seguenti sedi periferiche:
a) Venezia, soprintendenza delle acque, competente per le regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
b) Genova e Cagliari, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Liguria e Sardegna;
c) Roma, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Lazio, Toscana, Abruzzo e Molise;
d) Isola Capo Rizzuto, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Calabria, Puglia, Basilicata e Campania.
1. Sono istituiti i seguenti laboratori per il restauro:
a) laboratorio umido per il restauro archeologico, di Venezia-arsenale;
b) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Pisa;
c) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Napoli.
1. Sono istituiti i seguenti sistemi museali nazionali di archeologia subacquea:
a) Baia-Castello, provincia di Napoli: museo archeologico dei Campi Flegrei;
b) Napoli: area della ex stazione marittima;
c) Isola Capo Rizzuto, provincia di Crotone: museo archeologico di Magna Grecia;
d) Venezia: museo nazionale di archeologia della laguna e della città di Venezia;
e) Venezia-arsenale: museo nazionale di archeologia e di storia navale;
f) Caorle, provincia di Venezia: museo nazionale di archeologia del mare;
g) Grado, provincia di Udine: museo archeologico nazionale dell'alto Adriatico;
h) Comacchio, provincia di Ferrara: museo della nave romana;
i) Nemi, provincia di Roma: museo delle navi;
l) Fiumicino, provincia di Roma: museo nazionale delle navi di Fiumicino;
m) Genova-Galata: museo del mare.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.