PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del comparto
«archeologia subacquea»).

      1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il comparto «archeologia subacquea».

Art. 2
(Organizzazione del comparto
«archeologia subacquea»).

      1. Il comparto «archeologia subacquea» presso il Ministero per i beni e le attività culturali è organizzato in una sede centrale denominata «Istituto centrale per l'archeologia subacquea» (ICAS), dipendente dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, e in tre sedi sovraregionali denominate «soprintendenze per l'archeologia subacquea», che dipendono dall'ICAS, preposto al loro coordinamento.
      2. Le soprintendenze per l'archeologia subacquea sono equiparate alle già esistenti soprintendenze competenti per i beni archeologici e ad esse sono, pertanto, attribuiti autonomia di gestione, finanziamenti propri, adeguato personale tecnico-scientifico e competenza su un territorio definito.

Art. 3.
(Organizzazione dell'ICAS).

      1. La sede principale dell'ICAS è situata in Roma presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. L'ICAS è altresì articolato nelle seguenti sedi periferiche:

          a) Venezia, soprintendenza delle acque, competente per le regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,

 

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Emilia-Romagna, Umbria e Marche;

          b) Genova e Cagliari, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Liguria e Sardegna;

          c) Roma, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Lazio, Toscana, Abruzzo e Molise;

          d) Isola Capo Rizzuto, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Calabria, Puglia, Basilicata e Campania.

Art. 4.
(Istituzione dei laboratori per il restauro).

      1. Sono istituiti i seguenti laboratori per il restauro:

          a) laboratorio umido per il restauro archeologico, di Venezia-arsenale;

          b) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Pisa;

          c) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Napoli.

Art. 5.
(Istituzione dei sistemi museali nazionali
di archeologia subacquea).

      1. Sono istituiti i seguenti sistemi museali nazionali di archeologia subacquea:

          a) Baia-Castello, provincia di Napoli: museo archeologico dei Campi Flegrei;

          b) Napoli: area della ex stazione marittima;

          c) Isola Capo Rizzuto, provincia di Crotone: museo archeologico di Magna Grecia;

          d) Venezia: museo nazionale di archeologia della laguna e della città di Venezia;

          e) Venezia-arsenale: museo nazionale di archeologia e di storia navale;

 

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          f) Caorle, provincia di Venezia: museo nazionale di archeologia del mare;

          g) Grado, provincia di Udine: museo archeologico nazionale dell'alto Adriatico;

          h) Comacchio, provincia di Ferrara: museo della nave romana;

          i) Nemi, provincia di Roma: museo delle navi;

          l) Fiumicino, provincia di Roma: museo nazionale delle navi di Fiumicino;

          m) Genova-Galata: museo del mare.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.